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 Vivisezionare i randagi? Ecco cosa dice veramente l’Unione Europea

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Femmina Pesci Numero di messaggi : 3410
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MessaggioTitolo: Vivisezionare i randagi? Ecco cosa dice veramente l’Unione Europea   Vivisezionare i randagi? Ecco cosa dice veramente l’Unione Europea Icon_minitimeVen Set 24, 2010 8:07 pm

La realtà è che il testo è molto semplice. Recuperando l’articolato della direttiva, ci rechiamo all’articolo 11, rubricato, appunto, “Animali randagi di specie domestiche”, che si apre con una norma che più chiara di così è difficile scriverla: “Gli animali randagi non devono essere usati nelle procedure scientifiche”. Ecco, una dichiarazione di principio: per favore, i randagi lasciateli perdere. Ma all’articolo 2, quello che è uscito dalla porta, rientra dalla finestra: “Le autorità competenti possono concedere eccezioni dal paragrafo 1 solo in osservanza delle seguenti condizioni: a) presenza di una necessità essenziale di studi riguardanti la salute e il benessere degli animali o seri pericoli per l’ambiente e per la salute umana o degli animali, oppure; 2) c’è una giustificazione scientifica che dimostri come l’effetto che la procedura tenta di ottenere si potrà raggiungere solo applicandola sugli animali randagi”.

ABBIAMO UNA RISPOSTA – Quindi, tornando alla nostra domanda di partenza, l’Unione Europea sta o non sta permettendo la vivisezione sui randagi? Logicamente, dato il quadro normativo, la risposta è: si. La dichiarazione di principio, infatti, sconsiglia una tale misura. Ma poi, dietro autorizzazione delle “autorità competenti” e per motivi strettamente indicati, tale misura diventa permessa. Certo, sono paletti stringenti: ma d’altronde, cosa ci aspettavamo, che l’Unione Europea mettesse per iscritto “adesso catturateli tutti e liberamente”? No: i randagi in sperimentazioni scientifiche si potranno usare solo dietro autorizzazione della forza pubblica e per motivi stabiliti. La situazione ricorda un po’, mutatis mutandis – qui qualcuno sorriderà – le garanzie dell’habeas corpus, quel caposaldo della civiltà giuridica, che stabilisce una persona potrà essere trattenuta in stato d’arresto dietro autorizzazione del giudice e solo nei casi permessi dalla legge: e nessuno si sognerebbe di dire che l’arresto, nel nostro ordinamento, è vietato, solo perchè è sottoposto a pesanti garanzie. Si dice che è regolamentato.
http://www.giornalettismo.com/archives/82223/



REGOLE E DIVIETI – E così la direttiva, che permette, ma regolamenta – pesantemente, certo – l’uso scientifico degli animali randagi. E bisogna però sottolineare la scelta di politica normativa, che è chiarissima: l’UE avrebbe potuto scrivere “è vietatissimo usare i randagi per gli esperimenti scientifici”. Non l’ha fatto: nella versione inglese il verbo è “should not”, che letteralmente sta per “non dovrebbero”. Certo, ’should’ è di comune utilizzo nel diritto anglosassone, ma il vocabolario non mente. Perciò, essendo la direttiva una fonte normativa che lascia agli stati membri libertà d’azione all’interno di paletti imposti dall’Unione, e per raggiungere i fini da essa imposti. E comanda agli stati di dargli piena applicazione appena possibile: saranno perciò l’Italia, la Francia, la Germania, la Danimarca e tutti gli altri componenti dell’Unione a decidere quali siano le autorità competenti all’autorizzazione, quali paletti ulteriori precisino la generale necessità di “incolumità umana o animale”, e come riconoscere la procedura che sarebbe inservibile se non utilizzata sui randagi. Come al solito, gli animalisti d’Italia stiano attenti al legislatore italiano: sarà quello il luogo dove si produrrà una legge talmente restrittiva da neutralizzare, di fatto, la scelta dell’Ue, o per rendere quelle condizioni ancora più labili.
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